STATUTO DELL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“INTERNATIONAL ANIMAL PROTECTION LEAGUE ODV – ITALIA”

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI

L’Organizzazione di volontariato “ International Animal Protection League Italia” siglabile IAPL, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato ed ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di solidarietà sociale:
– promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sulla difesa, la tutela, il rispetto degli animali;
– promuovere azioni per la difesa e la salvaguardia degli animali sul territorio della Provincia di Asti rispetto ad abbandono o pratiche di maltrattamento;
– sensibilizzare, informare i cittadini su maltrattamenti, ingiustie, utilizzo scorretto verso gli animali al fine di prevenire tali pratiche;
– promuovere campagne informative contro la caccia, la pesca, quelli che consideriamo luoghi di reclusione degli animali come zoo, acquari, etc., contro utilizzo di animali per ottenerne pellicce, la vivisezione, etc..
– promuovere la collaborazione con altre associazioni del settore a livello locale, nazionale e internazionale oltre che enti e istituzioni pubbliche.

Attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
– campagne di sensibilizzazione, diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, etc
– organizzare incontri, convegni, banchetti, stand, etc. in cui incontrare le persone e spiegare loro le ragioni delle nostre scelte per la difesa degli animali;
– organizzare azioni concrete sul territorio, quali il recupero di animali abbandonati, l’allestimento di un rifugio per animali,
– attivare pratiche di tutela tramite la forma dell’adozione di animali abbandonati.
Si è scelto di dare vita all’associazione a seguito alla tragedia avvenuta il 12 Aprile 2015 presso il ‘Rifugio Italia’ in Ucraina dove sono periti 70 cani a causa di un incendio doloso, e quindi alla volontà di impegnarsi affinché non possano ripetersi accadimenti di questo genere.

Art. 2 – PRINCIPI

1 – L’ associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nell’ intento di agire a favore di tutta la collettività, si atterrà ai seguenti principi:
-assenza del fine di lucro;
-divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonchè divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
-esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
-obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazzione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
-democraticità della struttura;
-elettività e gratuità delle cariche associative;
-gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate effettivamente sostenute per l’ attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’ associazione;
-sovranità dell’ Assemblea;
-parità di diritti e doveri degli aderenti;
-divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezzione di quelle a esse direttamente connesse.
2 – Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’ Assamblea ordinaria dei soci.
3 – Tutti i membri di organi sociali devono essere soci
4 – L’ Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o assumere dipendenti nei limiti stabilità dell’ art. 3 della Legge 266/91 a condizione che:
_ i rapporti di lavoro siano limitati a quelli strettamente necessari al funzionamento regolare dell’ organizzazione oppure a quelli occorrenti per qualificare o specializzare l’ attività da essa svolta;
_ le prestazioni dei volontari restino comunque prevalenti e determinanti.

Art. 3 – SEDE

1 – L’ associazione ha sede in Asti (AT).
2 – La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell’ assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all’ interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.
3 – Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 4 – SOCI

1 – Possono essere soci solo le persone fisiche. I soci sono coloro che condividono gli scopi dell’ associazione e versano annualmente la quota associativa.
2 – All’ aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto e dei Regolamenti interni che è tenuto a rispettare.
3 – L’ ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è succesivamente portata a conoscenza dell’ assemblea dei soci.
4 – L’ iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.
5 – L’ eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all’ interessato, il quale può ricorrere all’ assemblea per opporsi alla relativa delibera.
6 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:
– fondatori;
– ordinari;
Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’ associzione, sottoscrivendo l’ Atto Costitutivo.
Soci ordiari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’ associazione e partecipano attivmente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.
7 – Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’ Assembleadei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto di recedere dall’ associazione.
8 – La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’ accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’ associazione. I soci hanno l’ onere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali, di pagare la quota sociale e di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ associazione.
9 – Cause di esclusione dei soci sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
. morosità;
. indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
. inattività prolungata o comunque gravi motivi determinanti l’ esclusione, ogni qualvolta ne venga rilevata la ricorrenza.
La qualità di socio si perde anche per recesso, mediante comunicazione scritta all’ associazione, o per causa di morte.
10 – L’ esclusione e la decadenza dei soci sono motivate e deliberate dall’ Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’ esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il Consiglio Direttivo accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell’ Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione da parte dell’ Assemblea. Il socio decaduto, escluso o receduto dall’ organizzazzione non può vantare diritti sul patrimonio della medesima nè richiedere la restituzione della quota versata, che è intrasmissibile e non rivalutabile.
11 – L’ Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
12 – L’ attività degli aderenti non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’ Associazione, previa adeguata documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’ Associazione. E’ esclusa ogni forma di rimborso forfettario.

5 – ESERCIZIO SOCIALE

1 – l’ esercizio inizia L’ 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’ Associazione. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’ Assemblea dei scoci per l’ approvazione entro il mese di Aprile.

6 – ASSEMBLEE

1 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata o mail informatica a tutti i soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2 – Il Consiglio Direttivo deve convocare l’ assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’ anno entro il 30 Aprile per l’ approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
3 – L’ assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
4 – L’ avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
. giorno, ora e sede della prima convocazione;
. giorno, ora e sede dell’ eventuale seconda convocazione;
. ordine del giorno (cioè l’ elenco degli argomenti che saranno trattati);
. elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
. un prospetto per l’ eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
. nel caso in cui l’ Assemblea debba occuparsi dell’ elezione delle cariche sociali, all’ avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.
5 – Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
6 – Le delibere dell’ Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
7 – Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8 – Per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
9 – L’ Assemblea nomina il proprio Presidente e il proprio Segretario.
10 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
11 – Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
12 – Sono compiti dell’ Assemblea ordinaria:
. elezione o sostituzione degli organi sociali;
. approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
. approvazione dell’ ammontare della quota associativa;
. approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’ attività da svolgere;
. esclusione degli associati per gravi motivi come previsto dall’ art. 4 comma 9;
. accordi con soggetti terzi/adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi;
. deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
13 – Sono compiti dell’ Assemblea straordinaria:
. modifica dello statuto;
. scioglimento dell’ Associazione e devoluzione del patrimonio;
. nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.
14 – Le decisioni prese dall’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
15 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1 – Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, dura in carica per un periodo di 3 anni e può venir rieletto per non più di 3 volte consecutive. Si potrà derogare a tale disposizione ove non vi siano candidati sufficienti a ricoprire le cariche di consigliere.
2 – Il Consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ associazione, salvo quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’ Assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’ assemblea, in particolare:
. ammettere i nuovi soci;
. convocare le Assemblee;
. osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
. eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere; il presidente può essere eletto direttamente dall’ Assemblea;
. ridigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
. proporre all’ Assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovino in una delle situazuioni di cui all’ art. 4, comma 9
3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’ intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.
4 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età ed è convocato di regola ogni 2 mesi ed ogni qual volta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà +1 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’ Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, insieme al Vicepresidente. I compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente.
2 – Il Presidente:
. ha la rappresentanza legale dell’ associazionedi fronte ai terzi e in giudizio;
. su mandato del C.D. Ha facoltà di assumere impegni per l’ Associazione e comunque compiere tutti gli atti delegati dagli organi sociali;
. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea;
. cura l’ attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e l’ attuazzione delle delibere degli organi sociali;
. delibera, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’ Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo;
. in caso di comprovata necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

1 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni (regolate in particolare dall’art. 7 della l. 266/91)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.
2 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione.

Art. 10 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1 – La durata dell’associazione è illimitata.
2 – Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
3 – Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto, dai liquidatori appositamente nominati, a favore di altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, meglio se iscritta al Registro del Volontariato così da dimostrare che il ricevente sia in possesso delle caratteristiche di Organizzazione di Volontariato.

Art. 11 – NORME RESIDUALI

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile, della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IAPL Italia ODV – INTERNATIONAL ANIMAL PROTECTION LEAGUE ITALIA – Sede Legale: Via cavalieri di vittorio veneto 30, Villafranca d’Asti (AT) 14054 – Codice fiscale 92069040050 – PEC: iapl-italiaodv@pec.it

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